Centri diurni educativi (L. 13/89)

Il Comune provvede all’ospitalità in comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali di portatori di handicap, al fine di assicurare agli stessi un ambiente di vita adeguato.

Data di pubblicazione:
27 Marzo 2020
Centri diurni educativi (L. 13/89)

Il Comune provvede all’ospitalità in comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali di portatori di handicap, al fine di assicurare agli stessi un ambiente di vita adeguato. Il Comune si avvale di strutture pubbliche o di strutture di accoglimento residenziale private iscritte nei Registri con legge regionale. L’accesso alle strutture è preceduto da un’analisi del fabbisogno assistenziale da parte dell’Unità Valutativa Distrettuale e dalla Commissione di Valutazione dell’Ente. 

I centri diurni o semi residenziali sono un servizio rivolto a portatori di handicap medio-gravi per i quali, nei piani educativi individualizzati, stilati durante la frequenza scolastica, non è stata ritenuta utile una prosecuzione degli studi e che necessitano pertanto di un ambiente protetto per il recupero di autonomia personale, per limitare la dipendenza dall’ambiente ed evitare l’istituzionalizzazione. 
 

COME FARE

 

L’accesso al Centro è preceduto da un’analisi del bisogno e dalla valutazione dell’autonomia raggiungibile da parte dell’Assistente Sociale dell’AST competente e dalla Commissione di Valutazione Distrettuale. La domanda di ammissione in “comunità-alloggio” o “case-famiglia” o “Centri Diurni” avviene, di norma effettuata dal richiedente in carta semplice, con allegata la proposta d’inserimento proveniente dal competente servizio UMEA o UMEE dell’AST ASCOLI PICENO.

Per i soggetti portatori di handicap, che hanno assolto l’obbligo scolastico, è prevista la frequenza del Centro Diurno con le seguenti finalità:

  • sostenere la famiglia nel compito educativo – formativo;
  • migliorare la qualità della vita dei soggetti nella fase di passaggio tra scuola e un eventuale lavoro;
  • ffrire occasioni di apprendimento di regole sociali e di sviluppo di abilità di relazione, comunicazione, autocontrollo;

 

COMPARTECIPAZIONE

 

Per la compartecipazione alla spesa dei servizi offerti, si prende in considerazione esclusivamente il reddito del richiedente la prestazione, e comunque del soggetto a cui la prestazione si riferisce. I soggetti accolti in “strutture di accoglimento residenziale o centri diurni socio - assistenziali” devono concorrere al costo della retta di accoglimento con l’intero ammontare dei propri redditi fatta salva la conservazione di una quota del proprio reddito non inferiore a € 200,00 aggiornata annualmente secondo gli indici Istat.

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Ultimo aggiornamento

Venerdi 27 Settembre 2024