l'interessato si fa rilasciare dall'ente convenzionato una dichiarazione di disponibilità. Con la sentenza penale di condanna o col decreto penale (qualche ente convenzionato richiede anche l'ordine di esecuzione) il Giudice determina la durata concreta dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità ed incarica l'ufficio di P.S. territorialmente competente (ovvero, in mancanza, i Carabinieri) di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di p.u.
In caso di svolgimento positivo, il giudice all'esito di un procedimento di esecuzione, con fissazione di apposita udienza e con decisione ricorribile unicamente in Cassazione, dichiara il reato estinto, revoca la confisca del veicolo eventualmente disposta e riduce della metà la sospensione della patente di guida. Tra le sanzioni che vanno revocate o ridotte non è fatta menzione della revoca della patente che, pertanto, potrebbe ritenersi rimanga ferma nonostante il positivo svolgimento del lavoro di p.u.
Viceversa, in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di p.u., il giudice, ancora con le forme del procedimento di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p., "tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituta e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca".