SI RIPORTA DI SEGUITO L'ORDINANZA SINDACALE N.21 DEL 18/10/2021 INERENTE L'OGGETTO:
IL SINDACO
Visto il D.P.R. n. 74 del 16.04.2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, e in vigore dal 12 luglio 2013): “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1, lettera a) e c) del Decreto Legislativo 19/08/2005 n. 192” che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 142.
Preso atto che:
• il Comune di Cupra Marittima è compreso nella fascia climatica “D” per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 1 Novembre al 15 aprile per massimo 12 ore giornaliere, ai sensi dell’art. 4 – comma 2 – del citato D.P.R.;
• al di fuori dei periodi di accensione previsti, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.P.R. 74/2013 gli impianti termici: “possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria”;
• l’art. 5 comma 1 del D.P.R. 74/2013 dispone che: “in deroga a quanto previsto dall’art. 4, i Sindaci, con propria ordinanza possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili”.
Tenuto conto che è previsto un peggioramento delle condizioni climatiche nel Comune di Cupra Marittima che prevedono un abbassamento delle temperature minime stagionali e delle possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza, anche in stretta considerazione della permanenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
Vista la normativa in materia ed in particolare gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74/2013
ORDINA
in deroga a quanto previsto dal p.to 5 art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 l’anticipo della facoltà di accensione degli impianti termici di riscaldamento dalla data del 19 OTTOBRE 2021, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 6 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00;
INVITA
La cittadinanza a limitare l’accensione nelle ore più fredde ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18° C + 2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e di 20° C + 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia pubblicata sul sito Istituzionale ed all’Albo Pretorio online.
Il Sindaco
Dott. Alessio Piersimoni