ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020
La Legge di bilancio 2020 con decorrenza dal 01.01.2020 riorganizza la tassazione comunale sugli immobili.
Con l’abrogazione della IUC, e quindi della TASI (sopravvive solo la TARI) il legislatore ha riformulato la disciplina dell’IMU 2020 in un unico testo normativo (contenuto nell’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019, n. 160).
La nuova IMU 2020 mantiene l’esenzione già prevista per IMU e TASI per l’abitazione principale. Non è più prevista, invece, l’esenzione per l’unità immobiliare disabitata di titolari di pensioni estere iscritti all’AIRE.
Inoltre, a seguito dell’abrogazione della TASI non è più prevista la quota per l’inquilino. Per finalità di invarianza complessiva di gettito le nuove aliquote sono date dalla sommatoria di quelle applicabili in precedenza per IMU e TASI come di seguito riportato.
(Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 27/04/2020)
N.D. |
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |
Aliquote IMU ‰ |
1 |
Abitazioni principali o assimilate, come definite alle lettere b) e c) del comma 741 della Legge di Bilancio 2020. |
ESCLUSE |
2 |
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni |
10,10 |
3 |
Unità immobiliari nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 |
6 |
4 |
Abitazioni (esclusi A1/A8/A9) concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (comodato tacito) a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica |
7,50 |
5 |
Immobili categoria D |
10,10 |
6 |
Abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 - riduzione al 75 % |
7,50 |
7 |
Abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato- riduzione base imponibile al 50%.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile
concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile
adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. |
7,50 |
8 |
Aree fabbricabili |
10,10 |
9 |
Terreni non esenti |
7,6 |
10 |
Fabbricati rurali ad uso strumentale |
1 |
11 |
Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati |
2,5 |
12 |
Unità immobiliari di categoria A (escluso A/10) sfitti e/o a disposizione. Ai fini dell’applicazione dell’imposta s’intende per alloggio locato o sfitto l’unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale A (escluso A/10) che non risulti essere:
residenza anagrafica di soggetto in comodato gratuito, parente in linea retta o collaterale entro il terzo grado e affini entro il secondo grado di soggetti passivi:
locata con contratto regolarmente registrato per un periodo di almeno 90 giorni durante l’anno |