ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020

La Legge di bilancio 2020 con decorrenza dal 01.01.2020 riorganizza la tassazione comunale sugli immobili.

Data di pubblicazione:
13 Maggio 2020
ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020

ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2020

La Legge di bilancio 2020 con decorrenza dal 01.01.2020 riorganizza la tassazione comunale sugli immobili.
Con l’abrogazione della IUC, e quindi della TASI (sopravvive solo la TARI) il legislatore ha riformulato la disciplina dell’IMU 2020 in un unico testo normativo (contenuto nell’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019, n. 160).
La nuova IMU 2020 mantiene l’esenzione già prevista per IMU e TASI per l’abitazione principale. Non è più prevista, invece, l’esenzione per l’unità immobiliare disabitata di titolari di pensioni estere iscritti all’AIRE.
Inoltre, a seguito dell’abrogazione della TASI non è più prevista la quota per l’inquilino. Per finalità di invarianza complessiva di gettito le nuove aliquote sono date dalla sommatoria di quelle applicabili in precedenza per IMU e TASI come di seguito riportato.
(Deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 27/04/2020)

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote IMU ‰
1 Abitazioni principali o assimilate, come definite alle lettere b) e c) del comma 741 della Legge di Bilancio 2020. ESCLUSE
2 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 10,10
3 Unità immobiliari nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 6
4 Abitazioni (esclusi A1/A8/A9) concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (comodato tacito) a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica 7,50
5 Immobili categoria D 10,10
6 Abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 - riduzione al 75 % 7,50
7 Abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato- riduzione base imponibile al 50%.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile
concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile
adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
7,50
8 Aree fabbricabili 10,10
9 Terreni non esenti 7,6
10 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1
11 Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati 2,5
12 Unità immobiliari di categoria A (escluso A/10) sfitti e/o a disposizione. Ai fini dell’applicazione dell’imposta s’intende per alloggio locato o sfitto l’unità immobiliare classificata o classificabile   nel gruppo catastale A (escluso A/10) che non risulti essere:
residenza anagrafica di soggetto in comodato gratuito, parente in linea retta o collaterale entro il terzo grado e affini entro il secondo grado di soggetti passivi:
locata con contratto regolarmente registrato per un periodo di almeno 90 giorni durante l’anno

Ultimo aggiornamento

Lunedi 19 Giugno 2023