La legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e il relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 prescrivono che gli intestatari delle schede di famiglia nonché ciascun componente maggiorenne della famiglia stessa hanno l’obbligo di dichiarare all’ufficio anagrafe i seguenti fatti:
- trasferimento di residenza da altro Comune o dall’estero – immigrazione
- trasferimento all’estero per emigrazione definitiva – AIRE
- costituzione di una nuova famiglia, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia
- cambiamenti di abitazione – cambio di via
- cambiamento dell’intestatario della scheda di famiglia
Le dichiarazioni devono essere effettuate entro venti giorni dal verificarsi dell’evento.
Per stabilire la propria residenza ad un dato indirizzo all’interno del Comune è necessario il requisito della dimora abituale ed effettiva a tale indirizzo.
E’ possibile effettuare le seguenti dichiarazioni anagrafiche:
a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
b) costituzione di nuova famiglia, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia;
c) cambiamento di abitazione nell’ambito dello stesso comune
utilizzando la modulistica conforme a quella pubblicata sul sito internet del Ministero dell’Interno che deve essere compilata nelle parti obbligatorie, accompagnata da un documento di riconoscimento del richiedente e di tutte le persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente, e sottoscritta da tutti i richiedenti maggiorenni, mediante una delle seguenti modalità:
- 1.presentazione allo sportello anagrafico;
- 2.comunicazione con raccomandata all'indirizzo postale: Ufficio Anagrafe del Comune di Cupra Marittima –Piazza Libertà n.11 – 63064 CUPRA MARITTIMA (inviando i moduli di dichiarazione residenza corredati da copia dei documenti di identità personale)
- 3.invio dei moduli (dichiarazione residenza corredati da copia di tutti i documenti di identità personale) a mezzo fax al numero 0735/777970
- 4.invio telematico dalla casella di Posta Elettronica Certificata del dichiarante alla casella di Posta Elettronica Certificata comune.cupramarittima@emarche.it
- 5.invio dei moduli recanti la firma autografa del dichiarante e le copie dei documenti di identità acquisiti mediante scanner, tramite casella di posta elettronica semplice all'indirizzo protocollo@comune.cupra-marittima.ap.it
Se il cittadino è straniero dovrà essere inviata copia anche del permesso/carta di soggiorno di ciascun componente la famiglia anagrafica: tali documenti dovranno essere in corso di validità.
I titolari di patente di guida italiana e/o proprietari di un mezzo, devono indicare accuratamente gli estremi dei propri documenti di circolazione, necessari all'aggiornamento dell'indirizzo.
L'Ufficio rilascerà apposita ricevuta, da tenere allegata alla patente e alla carta di circolazione.
Entro 180 giorni l'Ufficio centrale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile, trasmetterà per posta al nuovo indirizzo i tagliandi adesivi, da applicare sui documenti. Per avere informazioni sullo stato della pratica si può contattare il N. VERDE 800 232323.
Per il cambio di residenza (da altro comune o anche della sola abitazione all'interno del territorio comunale) è importante conoscere l'indirizzo completo comprensivo di numero civico, senza il quale non è possibile effettuare alcuna variazione.
Gli effetti giuridici della dichiarazione decorrono dalla data di presentazione, mentre l’ufficio anagrafe effettuerà le registrazioni dovute entro i successivi 2 giorni lavorativi.
A seguito dell’iscrizione anagrafica o della registrazione del cambiamento di abitazione l’ufficio anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione o la registrazione stessa. Nel caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero saranno applicati gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione (e nel caso specifico il ripristino della posizione anagrafica precedente), nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Gli accertamenti saranno svolti entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, decorsi i quali, qualora non vengano comunicati all'interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, opererà il silenzio-assenso, per cui l’iscrizione o la registrazione si intende confermata.
Per l’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri e dei cittadini di uno dei paesi membri dell’Unione Europea resta ferma la necessità del possesso, oltre che del requisito della dimora abituale, dei requisiti prescritti rispettivamente dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dal D. Lgs. 20 febbraio 2007, n.30: