Lavori di pubblica utilità

Data di pubblicazione:
27 Marzo 2020
Lavori di pubblica utilità

Con riferimento alla disciplina della guida in stato di ebbrezza (l. 29.07.2010 n. 120) il comma 9-bis nell'art. 186 del Codice della Strada (e del comma 8-bis nell'art. 187 cod. str.), prevede la possibilità di sostituire le pene classiche, dell'arresto e dell'ammenda, con la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 l.gs nr. 274 del 2000. 
 

Chi può usufruire del lavoro di pubblica utilità?

 

Tutti i condannati per il reato di cui all'art. 186 del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza) o per il reato di cui all'art. 187 Codice della Strada (guida sotto l'effetto di sostanza stupefacente) ai quali sia stato concessa la sostituzione. 
La legge prevede però due condizioni ostative: 
1. la ricorrenza dell'aggravante di cui al comma 2-bis (aver provocato un incidente stradale) e
2. aver già prestato lavoro di pubblica utilità in precedenza. 
 

Che durata ha il lavoro di pubblica utilità'?

La durata della sanzione sostitutiva è commisurata alla durata delle pene sostituite, in deroga ai limiti edittali previsti dall'art. 54, comma 2 d.lvo nr. 274 del 2000 (da 10 giorni a 6 mesi) e a tal fine la legge prevede anche autonomi criteri i ragguaglio. 
Ill limite della prestazione è fissato in 6 ore settimanali (corrispondenti a 3 giorni di arresto), salvo diversa richiesta da parte del condannato, eventualmente anche in sede di procedimento di esecuzione (cfr. art. 54, comma 3 d.lgs nr. 274/2000). Anche il computo della pena sostitutiva rimane quello previsto dal comma 5 dell'art. 54 d.lgs. nr. 274/2000, per cui un giorno di lavoro di p.u. consiste in 2 ore, anche non continuative, di attività lavorativa. 
 

Come funziona

 

l'interessato si fa rilasciare dall'ente convenzionato una dichiarazione di disponibilità. Con la sentenza penale di condanna o col decreto penale (qualche ente convenzionato richiede anche l'ordine di esecuzione) il Giudice determina la durata concreta dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità ed incarica l'ufficio di P.S. territorialmente competente (ovvero, in mancanza, i Carabinieri) di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di p.u. 
In caso di svolgimento positivo, il giudice all'esito di un procedimento di esecuzione, con fissazione di apposita udienza e con decisione ricorribile unicamente in Cassazione, dichiara il reato estinto, revoca la confisca del veicolo eventualmente disposta e riduce della metà la sospensione della patente di guida. Tra le sanzioni che vanno revocate o ridotte non è fatta menzione della revoca della patente che, pertanto, potrebbe ritenersi rimanga ferma nonostante il positivo svolgimento del lavoro di p.u. 
Viceversa, in caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di p.u., il giudice, ancora con le forme del procedimento di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p., "tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituta e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca". 
 

DOVE SI PUO’ SVOLGERE

 

Il lavoro di pubblica utilità può essere disposto solo in favore di enti convenzionati, che abbiano cioe’  sottoscritto  delle convenzioni tra il Ministero o, in caso di delega, i Presidenti del Tribunali con gli enti presso i quali il lavoro dovrà essere prestato, previste dall'art. 2 d.m. 26 marzo 2001 (in esecuzione dell'art. 54, comma 5 ld.lgs. nr. 274/2000).

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 08 Maggio 2024