La legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e il relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 prescrivono che gli intestatari delle schede di famiglia nonché ciascun componente maggiorenne della famiglia stessa hanno l’obbligo di dichiarare all’ufficio anagrafe i seguenti fatti:
- trasferimento di residenza da altro Comune o dall’estero – immigrazione
- trasferimento all’estero per emigrazione definitiva – AIRE
- costituzione di una nuova famiglia, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia
- cambiamenti di abitazione – cambio di via
- cambiamento dell’intestatario della scheda di famiglia
Le dichiarazioni devono essere effettuate entro venti giorni dal verificarsi dell’evento.
A seguito dell’iscrizione anagrafica o della registrazione del cambiamento di abitazione l’ufficio anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione o la registrazione stessa. Nel caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero saranno applicati gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione (e nel caso specifico il ripristino della posizione anagrafica precedente), nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Gli accertamenti saranno svolti entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, decorsi i quali, qualora non vengano comunicati all'interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, opererà il silenzio-assenso, per cui l’iscrizione o la registrazione si intende confermata.