NUOVA IMU

Data di pubblicazione:
06 Maggio 2020
NUOVA IMU

Entro il 16 giugno  e il 16 dicembre  vanno  versate le due rate dell’Imposta Municipale Propria - IMU. Rata unica entro il 16 giugno.

L' IMU è un tributo in autoliquidazione, cioè  un’imposta che il contribuente deve provvedere a liquidare (cioè a calcolare) da solo (o con ausilio dei Centri di Assistenza Fiscale o di un commercialista), poiché è il solo conoscitore delle condizioni effettive dei beni immobili che possiede, che possono variare nel corso dell’anno (può cambiare la percentuale di possesso, il tipo d’uso, può aver compravenduto un immobile, ecc.).

La tardività (anche di un solo giorno) verrà sanzionata come previsto dalla normativa vigente, fermo restando l'istituto del ravvedimento operoso.

 

PER L'ANNO 2024 SONO CONFERMATE LE ALIQUOTE 2023 (Delibera di Consiglio Comunale n.42 del 21/12/2023)

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote IMU ‰

1

Abitazioni principali o assimilate, come definite alle lettere b) e c) del comma 741 della Legge di Bilancio 2020.

ESCLUSE

2

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni

10,10

3

Unità immobiliari nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7

6

4

Abitazioni (esclusi A1/A8/A9) concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (comodato tacito) a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica

7,50

5

Immobili categoria D

10,10

6

Abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 - riduzione al 75 %

7,50

7

Abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato- riduzione base imponibile al 50%.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile

concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile

adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

7,50

8

Aree fabbricabili

10,10

9

Terreni non esenti

7,6

10

Fabbricati rurali ad uso strumentale

1

11

Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati

ESENTI

12

Unità immobiliari di categoria A (escluso A/10) sfitti e/o a disposizione. Ai fini dell’applicazione dell’imposta s’intende per alloggio sfitto o a disposizione l’unità immobiliare classificata o classificabile   nel gruppo catastale A (escluso A/10) che non risulti essere:

residenza anagrafica di soggetto in comodato gratuito, parente in linea retta o collaterale entro il terzo grado e affini entro il secondo grado di soggetti passivi:

locata con contratto regolarmente registrato per un periodo di almeno 90 giorni durante l’anno

11,40

 


Link per calcolo online:

https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=D210   

Nuova Dichiarazione IMU IMPI

La Dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (Decreto Legge 35/2013). Per gli anni 2018 e 2019 la scadenza della dichiarazione IMU è stabilita al 31 dicembre dell'anno successivo (Art. 3-ter, Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 - Decreto Crescita).
Con la nuova IMU la scadenza è tornata al 30 giugno dell'anno successivo alla scadenza (comma 769, Legge 160/2019)

 


 


 

 

Ultimo aggiornamento

Venerdi 18 Ottobre 2024