SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ EDILIZIA

Si tratta di tutti i restanti interventi edilizi che non rientrano fra quelli di attività edilizia libera, di attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori, di attività edilizia soggetta a permesso di costruire, di attività edilizia soggetta alla c.d. Super-DIA e la relativa disciplina è dettata dagli artt. 22 e 23 del DPR 380/2001 nonché dall'art. 5 comma 2 lettera b) e lettera c) del DL 70/2011.

Data di pubblicazione:
25 Marzo 2020
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ  EDILIZIA

Si tratta di tutti i restanti interventi edilizi che non rientrano fra quelli di attività edilizia libera, di attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori, di attività edilizia soggetta a permesso di costruire, di attività edilizia soggetta alla c.d. Super-DIA e la relativa disciplina è dettata dagli artt. 22 e 23 del DPR 380/2001 nonché dall'art. 5 comma 2 lettera b) e lettera c) del DL 70/2011.

Indicazione di alcuni interventi edilizi:

  • Interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 380/2001 che non rientrano nel disposto dell'art.6 comma 2° lettera "a" del decreto stesso.
  • Interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'art.3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 380/2001.
  • Interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art.3, comma 1 lett. d) del D.P.R.380/2001.
  • Varianti al permesso di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
  • Realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate.
  • Realizzazione di parcheggi ad uso esclusivo dei residenti, nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, ai sensi dell'art.9 della legge 24.03.1989 n°122 e ss.mm.ii.
  • Eliminazione delle barriere architettoniche che comporta la realizzazione di rampe o ascensori esterni ovvero manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.
  • Realizzazione di nuove aperture sulla muratura perimetrale che non costituiscano ripristino delle preesistenti.
  • Impianti tecnologici esclusi quelli previsti dall'art.6 comma 2° lettera d) del D.P.R. n°380/01 ss.mm.ii.
  • Interventi di cui alle lett. a), b), c) dell'art. 22 comma 3° del D.P.R. n°380/2001 e ss.mm.ii.
  • Demolizione di edifici (o porzioni di essi) e successiva fedele ricostruzione a parità di volume, distacchi, altezze, sagoma e qualsivoglia parametro edilizio - urbanistico.
  • Frazionamento di unità immobiliari (con e senza opere edili).
  • Fusione di unità immobiliari (con e senza opere edili).
  • Cambi di destinazione d'uso (con e senza opere edili).
  • Realizzazione di soppalchi (ad uso residenziale e non) nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 79 del vigente R.E.C., ove tale superficie non costituisca parametro edilizio - urbanistico.
  • Realizzazione di coperture a sbalzo (prive di elementi verticali di sostegno).
  • Realizzazione di elementi di arredo - pergole (su corte o su terrazzo) prive di copertura.
  • Interventi di riqualificazione energetica degli edifici mediante apposizioni di extraspessori alle murature e/o solai, nel rispetto delle verifiche prescritte dall'art. 11 del D.Lgs n°115/2008 e ss.mm.ii. (deroghe ai parametri edilizi di cui alla L.R. n°14/2008 e ss.mm.ii.).
  • Realizzazione di nuovi impianti/revisione degli esistenti, con installazione di unità esterne (previa acquisizione dell'Autorizzazione di cui all'art. 54 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana recante norme in materia di inquinamento acustico.
  • Altri interventi, individuati in via residuale, non riconducibili agli elenchi di cui all'art. 10 (interventi subordinati a permesso di costruire) e all'art. 6 (attività edilizia libera) del D.P.R. n°380/2001 e ss.mm.ii., come indicato dall'art. 22 comma 1° del medesimo D.P.R.

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 08 Maggio 2024