IMPOSTA DI SOGGIORNO E NUOVI ADEMPIMENTI

Tutte le indicazioni necessarie

Data di pubblicazione:
25 Marzo 2020
IMPOSTA DI SOGGIORNO E NUOVI ADEMPIMENTI

 

GUIDA INFORMATIVA PER I GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE ED EXTRA-RICETTIVE SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

 

Durante i mesi da LUGLIO a AGOSTO (01/07 – 31/08 di ogni anno), i gestori delle strutture ricettive ed extraricettive dovranno:

 → chiedere il pagamento dell'Imposta di Soggiorno ai loro ospiti; e rilasciare quietanza;

→ riversare  entro il 15 settembre gli incassi ricevuti;

→ informare, in appositi spazi ben visibili all’interno dei locali, i propri ospiti in ordine all’obbligo, all’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno.

 → DICHIARAZIONE Il Gestore è tenuto trasmettere tramite canale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziale Fisco on line/Entratel entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo apposita dichiarazione secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;I dati richiesti riguardano:

il numero dei pernottamenti imponibili, ossia quelli fino a 6 giorni consecutivi, soggetti a tariffa intera;

il numero dei pernottamenti esenti dal pagamento dell’imposta, ossia quelli tassativamente indicati dall’art. 5 del vigente regolamento .

Sulla base dei dati da dichiarare, ossia il numero pernottamenti, la tipologia, la classificazione e l'ubicazione della struttura, il gestore calcolerà l'importo atteso dell'Imposta da riversare al Comune.

Ai fini della dichiarazione dei pernottamenti di ogni mese, si ricorda che:

devono essere comunicati tutti i pernottamenti, imponibili ed esenti, registrati rispettivamente dal 01/07 al 31/08  secondo il criterio temporale;

esclusivamente ai fini dell’imposta di soggiorno, le variazioni inerenti il soggetto gestore (cessazioni, vendite, subentri, ecc.), dovranno essere comunicati all’Ufficio Tributi.

→ ESENZIONI Sono esenti dal pagamento:

  1. i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età.
  2. i gruppi vacanze di anziani organizzati da comuni appartenenti al territorio nazionale. L’applicazione dell’esenzione è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva di idonea documentazione prodotta dal comune organizzatore, attestante il fatto e contenente l’indicazione nominativa e le generalità dei partecipanti al gruppo.
  3. i gruppi di soli sportivi partecipanti a:

manifestazioni sportive organizzate dal comune di Cupra Marittima.

manifestazioni sportive patrocinate dal comune di Cupra Marittima, purché organizzate da associazioni sportive dilettantistiche, federazioni o altre associazioni senza scopo di lucro, affiliate al CONI.Tale esenzione può essere ottenuta con la presentazione preventiva da parte dell’organizzazione al gestore della struttura ricettiva dell’elenco degli aventi diritto.

  1. gli ospiti legati ad eventi e manifestazioni organizzate dal Comune di Cupra Marittima che alloggiano, tramite il comune stesso, in strutture ricettive cittadine limitatamente al periodo richiesto per lo svolgimento della manifestazione.
  2. i portatori di handicap non autosufficienti, ed il loro accompagnatore (un accompagnatore). I malati che devono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati o portatori di handicap non autosufficienti minori di 18 anni sono esenti entrambi i genitori. Per ottenere tale esenzione si dovrà dichiarare da parte del paziente/portatore di handicap o dai relativi accompagnatori, su apposita modulistica predisposta dal Comune di Cupra Marittima e fornita dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.  n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che si rientra nelle fattispecie del presente articolo 5 – lettera e.
  3. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività e assistenza agruppi organizzati. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico per ogni 25 partecipanti.
  4. gli appartenenti alle forze di polizia di Stato, provinciale e locale, all'Arma dei Carabinieri, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle altre forze armate, che pernottano per esigenze di servizio.
  5. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.
  6. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità.
  7. il personale dipendente della struttura ricettiva ove svolge l’attività lavorativa.
  8. coloro che pernottano per frequenza effettiva di corsi di studio che siano attestati dalle rispettive università o enti di formazione. L’attestazione o richiesta di esenzione dovrà pertanto essere resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.  n. 445 del 2000 e successive modificazioni.
  9. coloro che lavorano a Cupra Marittima e vi pernottano, purché sia documentabile ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.  n. 445 del 2000 e successive modificazioni.

 

 → RIVERSAMENTO AL COMUNE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

I soggetti passivi di cui all’articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l’imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest’ultimo provvede alla riscossione dell’imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Cupra Marittima.

 I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento delle somme corrisposte a titolo di imposta di soggiorno entro il 15 settembre:

a)   su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Cupra Marittima.

b)   tramite il canale PagoPA al link  https://cupramarittima.comune.plugandpay.it/Integrazioni/AvvisoSpontaneoPAAnonimo

c) tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie: IT21 Y030 6969 4301 0000 0046 009  BANCA INTESA SAN PAOLO

 

 → CONTO DI GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Alla luce delle varie decisioni della Corte dei Conti è previsto che entro il 30 gennaio di ogni anno i gestori delle strutture ricettive, in qualità di agenti contabili di fatto, hanno l’obbligo di trasmettere al Comune di Cupra Marittima il Rendiconto della propria gestione.

I gestori, infatti, sono tenuti ad incassare l’imposta di soggiorno corrisposta dagli ospiti rilasciandone quietanza ed a riversare le relative somme al Comune secondo le modalità dallo stesso stabilite pur senza assumere il ruolo di sostituto o di responsabile d’imposta. Partendo da tali considerazioni, la Corte dei Conti ha ritenuto dover ricondurre il ruolo dei Gestori delle strutture alla categoria degli “agenti contabili di fatto”. A tal fine dovrà compilare un prospetto, il mod. 21 allegato al D.P.R. 194/1996, contenente le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno dagli ospiti e le somme periodicamente riversate alla tesoreria del Comune nel corso dell’esercizio finanziario. Qualora vi sia una differenza tra l’importo complessivamente riscosso e quello riversato al Comune è necessario esplicitarne le motivazioni nel campo “Note”. Il modello 21 – conto dell’agente contabile , è scaricabile dal sito internet del Comune e deve essere presentato in duplice copia originale mediante consegna al protocollo del Comune, mediante spedizione a mezzo posta raccomandata oppure a mezzo di posta elettronica certificata comune.cupramarittima@emarche.it.

 L’ufficio comunale provvederà successivamente ad inoltrarlo alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.

Si precisa che il Comune è tenuto a segnalare alla Corte dei Conti la mancata presentazione del conto della gestione.

Si richiede quindi, in prima istanza, di presentare al Comune entro e non oltre il 31/01 di ogni anno l’allegato modello 21 (su carta in duplice copia originale) compilato in ogni sua parte e firmato dal rappresentante legale della struttura (o dal titolare in caso di struttura gestita da persona fisica) relativo all'anno di imposta precedente (esempio – per l'anno 2018 la dichiarazione deve essere presentata entro il 31/01/2019) .

Si evidenzia comunque che restano fermi tutti gli obblighi dichiarativi e di riversamento già previsti dal regolamento comunale dell’Imposta di soggiorno.

Si ricorda, infine, che è necessario tenere e conservare per almeno 5 anni la seguente documentazione:

prospetto o registro delle presenze nel quale sono annotate le generalità dell’ospite ed il periodo di soggiorno;

 copia delle quietanze, debitamente numerate e datate, rilasciate agli ospiti a fronte del pagamento dell’imposta di soggiorno;

copia delle dichiarazioni periodiche dei pernottamenti trasmesse al Comune e copia dei riversamenti effettuati alla tesoreria dell’Ente (ordine di bonifico o bollettino postale); Certificazioni e dichiarazioni rilasciate dagli ospiti della struttura ai fini di eventuali esenzioni d'imposta.

→ CONTATTI Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile consultare il sito del Comune di Cupra Marittima, contenente gli ultimi aggiornamenti, visitando le pagine dedicate all'imposta di soggiorno.

Per visionare la normativa relativa agli agenti contabili, per avere specifiche informazioni sulla compilazione del modello o per scaricare il file per la compilazione e stampa del modello stesso, si consiglia di consultare le pagine dedicate all'imposta di soggiorno sul sito del Comune di Cupra Marittima oppure rivolgersi all’Ufficio Tributi. Altre Circolari Informative, nonché la modulistica e la normativa di riferimento sono consultabili nel sito internet del Comune.