Pagare tributi IMU

Servizio attivo

È un'imposta sul possesso degli immobili, da versare per la seconda abitazione e altri immobili.

A chi è rivolto

  • coloro che possiedono immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
  • il genitore affidatario dei figli, per la casa familiare in categoria catastale A/1, A/8 o A/9, assegnata a seguito di provvedimento del giudice;
  • il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall’art. 540 del Codice Civile sulla casa, adibita a residenza familiare, in categoria A/1, A/8 o A/9;
  • l'amministratore del condominio, per conto di tutti i condomini, per le parti comuni dell'edificio che sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile;
  • i concessionari in caso di concessione di aree demaniali;
  • i locatari in caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di una autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o delle agevolazioni.

Descrizione

Il presupposto dell'Imu è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli); l'imposta si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.
L'Imu non si paga per l'immobile adibito ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, e per gli immobili a esso equiparati, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A1, A8 o A9 che rimangono assoggettati all'imposta.

Abitazione Principale

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 depositata in data 13 ottobre 2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 741, lettera b) della legge 27 dicembre 2019 n. 160, nella parte in cui richiedeva che nell’abitazione principale, oltre al possessore, dovessero avere la dimora abituale e la residenza anagrafica anche i componenti del suo nucleo familiare. L’esenzione Imu per l’immobile, in cui il contribuente ha la residenza anagrafica e l’effettiva dimora abituale, spetta pertanto a prescindere dal luogo di residenza del coniuge.

Immobili equiparati all'abitazione principale

Sono equiparati all’abitazione principale per le agevolazioni Imu i seguenti immobili:

  • l'unità immobiliare, e le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative indicate destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica 
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale; per fruire dell’agevolazione è necessario, a pena di decadenza della stessa, presentare la dichiarazione IMU entro il termine previsto
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce anche, per l'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, come pure dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; per fruire dell’agevolazione è necessario, a pena di decadenza della stessa, presentare la dichiarazione IMU entro il termine previsto.

Abitazione principale in categoria A/1, A/8 o A/9

Gli immobili adibiti ad abitazione principale, e quelli ad essa equiparati, di categoria catastale A/1, A/8 o A/9, sono invece soggetti ad Imu. Dall'imposta dovuta per queste abitazioni e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione di abitazione principale.
La detrazione di imposta per l’abitazione principale, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.

Pertinenze dell’abitazione principale

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (qualora abbiano le caratteristiche di soffitta o cantina e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale), C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Come fare

Il servizio consente di calcolare l'Imu dovuta e la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento presso gli sportelli bancari o gli uffici postali.

Cosa serve

  • SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • elenco categorie e quota di possesso di tutti gli immobili a sè intestati;

Cosa si ottiene

Il servizio consente di calcolare l'Imu dovuta e la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento presso gli sportelli bancari o gli uffici postali.

Tempi e scadenze

Il pagamento IMU può essere assolto in due rate, la prima entro il 16 giugno, la seconda, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, entro il 16 dicembre di ciascun anno 

Costi

L’Imu si calcola moltiplicando la base imponibile (costituita dal valore degli immobili: fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili) per l’aliquota deliberata annualmente dal Comune.

Per l'anno 2024 sono confermate le aliquote 2023 (Delibera di Consiglio Comunale n.42 del 21/12/2023)

N.D.

Tipologia degli immobili

Aliquote IMU ‰

1

Abitazioni principali o assimilate, come definite alle lettere b) e c) del comma 741 della Legge di Bilancio 2020.

ESCLUSE

2

Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni

10,10

3

Unità immobiliari nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7

6

4

Abitazioni (esclusi A1/A8/A9) concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (comodato tacito) a condizione che quest’ultimo vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica

7,50

5

Immobili categoria D

10,10

6

Abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 - riduzione al 75 %

7,50

7

Abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato- riduzione base imponibile al 50%.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile

concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile

adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

7,50

8

Aree fabbricabili

10,10

9

Terreni non esenti

7,6

10

Fabbricati rurali ad uso strumentale

1

11

Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati

ESENTI

12

Unità immobiliari di categoria A (escluso A/10) sfitti e/o a disposizione. Ai fini dell’applicazione dell’imposta s’intende per alloggio sfitto o a disposizione l’unità immobiliare classificata o classificabile   nel gruppo catastale A (escluso A/10) che non risulti essere:

residenza anagrafica di soggetto in comodato gratuito, parente in linea retta o collaterale entro il terzo grado e affini entro il secondo grado di soggetti passivi:

locata con contratto regolarmente registrato per un periodo di almeno 90 giorni durante l’anno

11,40

 

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Pagare tributi IMU direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Tributi

Piazza Libertà, 11, 63064 Cupra Marittima AP, Italia

Telefono (Int. 4): 0735776700
Email: tributi@comune.cupra-marittima.ap.it
PEC: comune.cupramarittima@emarche.it

Pagina aggiornata il 20/01/2025