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Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 30 marzo 2016 per morosità incolpevole si intende “la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.” A dimostrazione della incolpevolezza della morosità, l'interessato dovrà dimostrare la regolarità nei pagamenti degli affitti negli anni precedenti all'insorgere della riduzione della capacità reddituale anche qualora il contratto di locazione sia stato stipulato per un alloggio ubicato in Comune diverso da quello di attuale residenza.