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Dal 13 giugno 2013 è in vigore il regolamento sull'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) - D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.
Si tratta di un unico provvedimento autorizzativo di competenza della Provincia (con durata di 15 anni) che sostituisce e comprende diversi titoli abilitativi in materia ambientale, che prima l'impresa doveva chiedere e ottenere separatamente.
Nei casi previsti dal regolamento, i soggetti gestori di attività/impianti presentano domanda di AUA se, ai sensi delle vigenti norme di settore, sono assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.);
comunicazione preventiva (articolo 112 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari);
autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.);
autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale – AVG (articolo 272 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.);
comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447);
autorizzazione all' utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99);
comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (articolo 215 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (articolo 216 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.).