“ Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale
“ Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale.”
Regione Marche – Servizio Politiche Sociali
Dott. MANNUCCI PAOLO Dirigente del Servizio Politiche per l'inclusione sociale
Tel. 071/8064305 - Fax 071/8064041 - e-mail: Paolo.mannucci@regione.marche.it
Comune di Cupra Marittima
Dott. Locci Luigi Giorgio – Responsabile Servizio Area Vigilanza
Tel 0735.776768 - Fax: 0735.776777 - e-mail: pm@comune.cupra-marittima.ap.it
Responsabile Procedimento
Ascani Melissa – Istruttore Direttivo – Tel. 0735/776707 – e-mail: sociali@comune.cupra-marittima.ap.it
Ambito Territoriale – Ufficio di Coordinamento
Dott. Antonio De Santis Coordinatore di Ambito
Tel. 0735 794341 - Fax 0735 794553 - e-mail: ambito21@comunesbt.it
ART. 3 – L.R. - DESCRIZIONE TIPOLOGIE DI SERVIZI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. 20/02 – Regolamento di attuazione n. 1/2004, abilita all’esercizio delle seguenti attività :
A. Le strutture con funzione abitativa e di accoglienza educativa, caratterizzate da bassa intensità assistenziale, sono destinate a soggetti autosufficienti privi di un valido supporto familiare e distinte in:
B. Le strutture con funzione tutelare, caratterizzate da media intensità assistenziale, sono destinate a soggetti fragili e a rischio di perdita di autonomia, privi di un valido supporto familiare e distinte in:
C. Le strutture con funzione protetta, caratterizzate da un alto livello di intensità e complessità assistenziale, sono destinate a soggetti non autosufficienti che necessitano di protezione a ciclo diurno o di residenzialità permanente o temporanea con funzione di sollievo alle famiglie e sono distinte in:
Le attività sopra indicate possono essere autorizzate nel momento in cui i requisiti di natura strutturale e organizzativa siano conformi a quanto disposto dalle normative regionali.
Ad inoltrare istanza di parte sono i soggetti titolari del servizio. La domanda va presentata al Comune di Cupra Marittima - Servizio Servizi Sociali, che è competente per territorio, completa di tutta la documentazione richiesta ai fini del rilascio dell’autorizzazione. copia dell’atto costitutivo
I soggettivi cui sopra devono presentare richiesta :
Nel caso in cui il soggetto titolare del servizio sia del privato sociale (società, associazioni coop. Soc,) deve essere prodotta altresì la seguente documentazione:
La modulistica da utilizzare per la richiesta di autorizzazione è quella prevista all’Allegato 1 e all’Allegato A riferito ai requisiti minimi strutturali del Regolamento 1/2004.
Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al presente regolamento, il Comune si avvale di una apposita Commissione tecnico-consultiva costituita presso ciascun ATS e presieduta dal coordinatore dell’ambito medesimo, composta da esperti in materia di edilizia, impiantistica, organizzazione e gestione di strutture sociali, nonché da un medico del dipartimento di prevenzione dell’Asur competente per territorio, Il Comune, accertata la regolarità della domanda di autorizzazione, ne trasmette copia al presidente della commissione La commissione esamina la domanda e provvede alla verifica dei requisiti, effettuando anche sopralluoghi presso la sede della struttura, La commissione esprime il proprio parere entro 50gg dal ricevimento della documentazione.
L'autorizzazione è rilasciata dal Comune previo parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica.
L’autorizzazione va rilasciata entro 90gg dalla presentazione della domanda
ART. 12 - L.R. / ART. 7 - REGOLAMENTO - OBBLIGHI IN CAPO AL SOGGETTO AUTORIZZATO
I soggetti titolari dei servizi autorizzati devono comunicare al Comune:
Il Comune esercita attività di controllo e vigilanza sul funzionamento dei Servizi . Il Comune effettua ispezioni annuali e verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti per l’autorizzazione.
In caso di gestione senza autorizzazione delle strutture o dei servizi di cui alla presente legge, il Comune, previa diffida, ordina la chiusura della struttura o la sospensione del servizio e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00.
Sospensione dell’autorizzazione: Nel caso in cui sia accertata l’assenza di uno o più dei requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione, ovvero la presenza di un numero di ospiti superiore al massimo autorizzato, il Comune diffida il soggetto titolare a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell’atto di diffida medesimo. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato, con atto motivato, una sola volta.
In caso di mancato adeguamento nel termine, ovvero di accertamento di gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli assistiti o degli operatori, il Comune sospende, anche parzialmente, l’attività, indicando gli adempimenti da effettuare.
Decadenza dell’autorizzazione: si applica nei casi in cui il soggetto titolare non richieda al Comune, entro trenta giorni dal termine del periodo di sospensione, la verifica circa il superamento delle carenze riscontrate. In caso di decadenza dell’autorizzazione, l’attività può essere nuovamente esercitata solo a seguito di presentazione di una nuova domanda, redatta secondo le modalità di cui all’articolo 4.
Il Comune provvede alla verifica entro 30gg dal ricevimento della richiesta.
L’autorizzazione decade altresì:
Revoca dell’autorizzazione: si applica nei casi di gravi e ripetute infrazioni alle norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, nonché nel caso di mancato rispetto delle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione o di gravi e ripetute disfunzioni.
ART. 13 L.R. - ACCREDITAMENTO DELLA STRUTTURA
L'accreditamento consiste nel garantire requisiti aggiuntivi di qualità edè la condizione necessaria per accedere alle risorse pubbliche e per gestire servizi in convenzione con l’Ente Pubblico. Ai fini dell’accreditamento il titolare del servizio oltre all’autorizzazione deve garantire i seguenti requisiti aggiuntivi di qualità:
I soggetti autorizzati devono presentare al Comune competente per territorio la richiesta di accreditamento su
a)apposito modulo predisposto dalla GR nella quale sono indicati, in particolare, gli estremi del provvedimento di autorizzazione;
b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti aggiuntivi di qualità precisati nel Titolo II.
Il Comune provvede a rilascio dell'accreditamento, entro 90gg presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti aggiuntivi di qualità stabiliti dal regolamento
L’accreditamento ha durata triennale ed è rinnovato previa presentazione al Comune, 90gg prima della scadenza.
La richiesta di rinnovo va presentata:
a) su apposito modulo predisposto dalla GR;
b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, con la quale è confermata la permanenza dei requisiti e sono indicate le eventuali modifiche intervenute.
Ultimo aggiornamento
Lunedi 19 Giugno 2023