Procedura relativa al rilascio della autorizzazione ai fini dell'esercizio dei servizi disciplinati dalla L.R. 09/03 - Strutture autorizzate

Data di pubblicazione:
27 Marzo 2020

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2002, n. 20

“ Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale 
 

REGOLAMENTO REGIONALE 8 marzo 2004, n. 1

“ Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale.” 
 

ENTI INTERESSATI E SERVIZI DI RIFERIMENTO


Regione Marche – Servizio Politiche Sociali 
Dott. MANNUCCI PAOLO Dirigente del Servizio Politiche per l'inclusione sociale 
Tel. 071/8064305 - Fax 071/8064041 - e-mail: Paolo.mannucci@regione.marche.it  

Comune di Cupra Marittima 
Dott. Locci Luigi Giorgio – Responsabile Servizio Area Vigilanza 
Tel 0735.776768 - Fax: 0735.776777 - e-mail: pm@comune.cupra-marittima.ap.it 
Responsabile Procedimento 
Ascani Melissa – Istruttore Direttivo – Tel. 0735/776707 – e-mail: sociali@comune.cupra-marittima.ap.it 

Ambito Territoriale – Ufficio di Coordinamento 
Dott. Antonio De Santis Coordinatore di Ambito 
Tel. 0735 794341   -   Fax 0735 794553    - e-mail: ambito21@comunesbt.it 

ART. 3 – L.R. - DESCRIZIONE TIPOLOGIE DI SERVIZI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

L’autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. 20/02 – Regolamento di attuazione n. 1/2004, abilita all’esercizio delle seguenti attività : 

A. Le strutture con funzione abitativa e di accoglienza educativa, caratterizzate da bassa intensità assistenziale, sono destinate a soggetti autosufficienti privi di un valido supporto familiare e distinte in:

  • strutture per minori: comunità familiare;
  • strutture per disabili: comunità alloggio;
  • strutture per anziani: comunità alloggio e casa-albergo;
  • strutture per persone con problematiche psico-sociali: comunità alloggio, comunità familiare, alloggio sociale per adulti in difficoltà e centro di pronta accoglienza per adulti.

B. Le strutture con funzione tutelare, caratterizzate da media intensità assistenziale, sono destinate a soggetti fragili e a rischio di perdita di autonomia, privi di un valido supporto familiare e distinte in:

  • strutture per minori:comunità educativa, comunità di pronta accoglienza, comunità alloggio peradolescenti;
  • strutture per disabili:comunità socio-educativa-riabilitativa;
  • strutture per anziani:casa di riposo;
  • strutture per persone con problematiche psico-sociali: casa famiglia, centro di accoglienza per ex detenuti o per soggetti comunque sottoposti a misure restrittive della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria, casa di accoglienza per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale.

C. Le strutture con funzione protetta, caratterizzate da un alto livello di intensità e complessità assistenziale, sono destinate a soggetti non autosufficienti che necessitano di protezione a ciclo diurno o di residenzialità permanente o temporanea con funzione di sollievo alle famiglie e sono distinte in:

  • strutture per disabili: residenza protetta e centro diurno socio-educativo-riabilitativo;
  • strutture per anziani: residenza protetta e centro diurno

QUANDO SI RILASCIA L’AUTORIZZAZIONE 

Le attività sopra indicate possono essere autorizzate nel momento in cui i requisiti di natura strutturale e organizzativa siano conformi a quanto disposto dalle normative regionali. 
 

ART. 10 - L.R. - CHI PUÒ PRESENTARE LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

Ad inoltrare istanza di parte sono i soggetti titolari del servizio. La domanda va presentata al Comune di Cupra Marittima - Servizio Servizi Sociali, che è competente per territorio, completa di tutta la documentazione richiesta ai fini del rilascio dell’autorizzazione. copia dell’atto costitutivo 
 

ART. 8 – L.R. - QUANDO SI DEVE PRESENTARE LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

  • avvio di nuovo servizio
  • modificazioni dei servizi, già autorizzati ai sensi della presente legge, che comportano variazione dei requisiti stabiliti dal regolamento
  • trasformazioni di tipologia
  • ampliamenti delle strutture
  • trasferimento di titolarità dei servizi medesimi
  • trasferimento di sede dei servizi medesimi
  • Qualora siano presenti più servizi all’interno della stessa struttura, per ciascuna tipologia di Servizio deve essere presentata specifica domanda corredata della documentazione richiesta.

ART. 4 – REGOLAMENTO - COME SI PRESENTA LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO

I soggettivi cui sopra devono presentare richiesta :

  • su apposito modulo predisposto dalla GR;
  • planimetria quotata e datata corredata da relazione descrittiva delle principali caratteristiche strutturali,con l’indicazione della superficie e dell’uso di ogni singolo vano, nonché delle planime-trie degli spazi esterni e delle pertinenze connesse alla struttura per la specifica attività, sottoscritte dal tecnico
  • estensore e dal soggetto titolare;
  • progetto educativo;
  • regolamento di funzionamento del servizio, contenente in particolare le modalità di accesso e, se previste, le tariffe a carico degli utenti;
  • scheda relativa alla struttura per la quale si richiede l’autorizzazione, compilata nella colonna riservata alla risposta e firmata in ogni pagina ai sensi del d.p.r. 445/2000, di cui all’allegato A;
  • documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’allegato A contrassegnati con un asterisco;
  • dichiarazione, a firma del soggetto richiedente, attestante la dotazione del personale in servizio nella struttura a regime, con l’indicazione del numero delle ore settimanali di servizio previste e della relativa qualifica professionale;
  • l’autorizzazione sanitaria al deposito manipolazione, preparazione e somministrazione di alimenti relativamente al servizio per il quale si chiede il rilascio della autorizzazione;
  • titolo attestante la disponibilità della struttura per la quale chiede il rilascio dell’autorizzazione
  • (contratto di locazione, titolo di proprietà ecc.)
  • certificato di accatastamento;

Nel caso in cui il soggetto titolare del servizio sia del privato sociale (società, associazioni coop. Soc,) deve essere prodotta altresì la seguente documentazione:

  • Statuto
  • Certificato camerale da cui si evincano le cariche sociali
  • dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia

 

MODULISTICA

La modulistica da utilizzare per la richiesta di autorizzazione è quella prevista all’Allegato 1 e all’Allegato A riferito ai requisiti minimi strutturali del Regolamento 1/2004. 
 

ART. 4 – REGOLAMENTO - VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA

Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al presente regolamento, il Comune si avvale di una apposita Commissione tecnico-consultiva costituita presso ciascun ATS e presieduta dal coordinatore dell’ambito medesimo, composta da esperti in materia di edilizia, impiantistica, organizzazione e gestione di strutture sociali, nonché da un medico del dipartimento di prevenzione dell’Asur competente per territorio, Il Comune, accertata la regolarità della domanda di autorizzazione, ne trasmette copia al presidente della commissione La commissione esamina la domanda e provvede alla verifica dei requisiti, effettuando anche sopralluoghi presso la sede della struttura, La commissione esprime il proprio parere entro 50gg dal ricevimento della documentazione. 
 

ART. 10 – L.R. - CHI RILASCIA L’AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è rilasciata dal Comune previo parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica. 
 

ART. 10 – L.R. - TEMPI DI RILASCIO

L’autorizzazione va rilasciata entro 90gg dalla presentazione della domanda 

ART. 12 - L.R. / ART. 7 - REGOLAMENTO - OBBLIGHI IN CAPO AL SOGGETTO AUTORIZZATO

I soggetti titolari dei servizi autorizzati devono comunicare al Comune:

  • l'inizio dell'attività;
  • entro il 31/12 di ogni anno dichiarazione sostitutiva, attestante la permanenza dei requisiti per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione o l’aggiornamento dei medesimi
  • entro venti giorni la sospensione o l’interruzione dell’attività
  •  In caso di sospensione o interruzione superiore a nove mesi, l’autorizzazione è revocata

 

ART. 12 - L.R./ ART. 9 - REGOLAMENTO OBBLIGHI IN CAPO AL COMUNE CHE RILASCIA L’AUTORIZZAZIONE

Il Comune esercita attività di controllo e vigilanza sul funzionamento dei Servizi . Il Comune effettua ispezioni annuali e verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti per l’autorizzazione. 
 

Art. 11 - L.R. - Sanzioni

In caso di gestione senza autorizzazione delle strutture o dei servizi di cui alla presente legge, il Comune, previa diffida, ordina la chiusura della struttura o la sospensione del servizio e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00. 
 

ART. 11 – L.R./ ART.9 – REGOLAMENTO - CASI DI PERDITA DELL’AUTORIZZAZIONE

Sospensione dell’autorizzazione: Nel caso in cui sia accertata l’assenza di uno o più dei requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione, ovvero la presenza di un numero di ospiti superiore al massimo autorizzato, il Comune diffida il soggetto titolare a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell’atto di diffida medesimo. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato, con atto motivato, una sola volta. 
In caso di mancato adeguamento nel termine, ovvero di accertamento di gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli assistiti o degli operatori, il Comune sospende, anche parzialmente, l’attività, indicando gli adempimenti da effettuare. 
Decadenza dell’autorizzazione: si applica nei casi in cui il soggetto titolare non richieda al Comune, entro trenta giorni dal termine del periodo di sospensione, la verifica circa il superamento delle carenze riscontrate. In caso di decadenza dell’autorizzazione, l’attività può essere nuovamente esercitata solo a seguito di presentazione di una nuova domanda, redatta secondo le modalità di cui all’articolo 4. 
Il Comune provvede alla verifica entro 30gg dal ricevimento della richiesta. 
L’autorizzazione decade altresì:

  • estinzione della persona giuridica autorizzata;
  • rinuncia del soggetto autorizzato;
  • decesso della persona fisica autorizzata, fatto salvo l'esercizio provvisorio degli eredi ai sensi delle disposizioni vigenti.

Revoca dell’autorizzazione: si applica nei casi di gravi e ripetute infrazioni alle norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, nonché nel caso di mancato rispetto delle condizioni apposte nel provvedimento di autorizzazione o di gravi e ripetute disfunzioni. 

 ART. 13 L.R. - ACCREDITAMENTO DELLA STRUTTURA

L'accreditamento consiste nel garantire requisiti aggiuntivi di qualità edè la condizione necessaria per accedere alle risorse pubbliche e per gestire servizi in convenzione con l’Ente Pubblico. Ai fini dell’accreditamento il titolare del servizio oltre all’autorizzazione deve garantire i seguenti requisiti aggiuntivi di qualità: 

  • attuazione o partecipazione ad iniziative di collaborazione con altri servizi educativi della rete dell’ambito territoriale di riferimento, al fine della realizzazione di un sistema educativo integrato;
  • previsione di momenti di formazione comune tra il personale dei servizi pubblici, privati e scolastici;
  • predisposizione della carta dei servizi che dovrà anche contenere: il progetto organizzativo del servizio, modalità adeguate per consentire la partecipazione delle famiglie, metodologie e strumenti per la valutazione della qualità del servizio medesimo;
  • documentazione dell’attività.

COME SI PRESENTA LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO

I soggetti autorizzati devono presentare al Comune competente per territorio la richiesta di accreditamento su 
a)apposito modulo predisposto dalla GR nella quale sono indicati, in particolare, gli estremi del provvedimento di autorizzazione; 
b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti aggiuntivi di qualità precisati nel Titolo II. 
 

RILASCIO DELL’ACCREDITAMENTO

Il Comune provvede a rilascio dell'accreditamento, entro 90gg presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti aggiuntivi di qualità stabiliti dal regolamento 

 

DURATA DELL’ACCREDITAMENTO E RINNOVO

L’accreditamento ha durata triennale ed è rinnovato previa presentazione al Comune, 90gg prima della scadenza. 
La richiesta di rinnovo va presentata: 
a) su apposito modulo predisposto dalla GR; 
b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/2000, con la quale è confermata la permanenza dei requisiti e sono indicate le eventuali modifiche intervenute.

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 27 Marzo 2024