Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie
La Regione Marche, per perseguire le finalità di cui all’art. 1 LR 21/2016, disciplina l’autorizzazione alla realizzazione, l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Per autorizzazione si intendono i distinti provvedimenti che consentono la realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie da parte dei soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei requisiti previsti.
Il sistema regionale di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie è stato recentemente revisionato con la legge regionale n.21 del 30 settembre 2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati” , modificata dalla legge regionale n. 7 del 14 marzo 2017 “Modifiche della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”.
È stato successivamente emanato il regolamento regionale del 1 febbraio 2018, n. 1 “Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”, che ha definito e codificato le varie tipologie di strutture.
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